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NATANTI NAVIGAZIONE ACQUE STRANIERE

Natanti italiani all’estero Ai natanti italiani era vietato navigare in acque straniere.

NATANTI NAVIGAZIONE ACQUE STRANIERE
NATANTI NAVIGAZIONE ACQUE STRANIERE

Natanti italiani all’estero Ai natanti italiani era vietato navigare in acque straniere. Oggi sembra possibile grazie alla modifica (tutta italiana) al codice della nautica da diporto (Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171)

Natanti italiani: ora possono navigare all’estero La Convenzione internazionale cosiddetta di Montego Bay (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982) ha stabilito il diritto di ciascuno Stato di regolare le modalità di immatricolazione delle unità navali battenti la sua bandiera . L’Italia, unica nel panorama internazionale, quanto al diporto, oltre alle navi e alle imbarcazioni – tutte unità abilitate e riconosciute a livello internazionale per la navigazione extra territoriale – ha creato la figura del natante, unità di lunghezza non superiore ai dieci metri (art. 3, comma 1, lettera g) Cod. Nautica Diporto), sprovvista di targa e bandiera. In natanti sono “esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26” (art. 27, comma 1 Cod. Nav. Dip.) e possono navigare non oltre dodici miglia dalla costa (art. 27, comma 3 Cod. Nav. Dip.). Non battendo bandiera e non essendo neppure immediatamente identificabili tramite targa, teoricamente ai natanti non sarebbe stato permesso espatriare, ancorché alcune coste straniere siano raggiungibili dall’Italia rimanendo entro le fatidiche dodici miglia dalla costa (Francia, Slovenia, Croazia e, costeggiando, Spagna, Marocco, Portogallo, Montenegro, Grecia e così via). Data la vicinanza e l’abitudine dei diportisti italiani a frequentare, spesso trasportando le unità al traino, le coste limitrofe (più frequentemente Francia, Slovenia e Croazia), la navigazione dei natanti italiani lungo tali coste è stata tollerata fino a giorni recenti. La Francia aveva dettato indicazioni precise circa la necessità di avere a bordo polizza assicurativa intestata al proprietario effettivo, risultante anche conducente del mezzo al momento dell’eventuale controllo. La Slovenia da un paio d’anni aveva interdetto la navigazione dei natanti italiani nelle sue acque territoriali, creando non pochi disagi agli abituali frequentatori delle loro brevi coste, essendo assai comodo raggiungere alcuni piacevoli porti a brevissima distanza da alcune località dell’alto Adriatico. La Croazia aveva preannunciato analogo trattamento – conforme alle norme internazionali – a partire dal 2024. La Grecia non risulta si sia espressa, anche se anche nelle loro acque siano soliti giungere, con le unità al traino su rimorchio, moltissimi diportisti italiani, a godere delle piacevolissime coste, soprattutto ioniche, più votate all’accoglienza dei turisti diportisti italiani. Ora il popolo dei diportisti armatori di natanti è riuscito a spuntare una soluzione tutta italiana: il codice della nautica da diporto con l’art. 14, comma 1, lett. b), L. 27 dicembre 2023, n. - Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto ha modificato il codice della nautica da diporto, aggiungendo il comma 2 bis all’art. 27 (in vigore dall’11 gennaio 2024), ora consente una sorta di “bandiera affievolita” per i natanti italiani. Il nuovo comma 2 bis recita “i soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere”. Entro sessanta giorni dall’11 gennaio 2024, quindi, il Ministero competente dovrà pubblicare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’armatore del natante potrà sottoscrivere presso lo sportello telematico dell’automobilista (in realtà STED – Sportello telematico del Diportista istituito con DPR 14.12.2018, n. 152). Entro l’11 marzo 2024, pertanto, dovranno essere disponibili i modelli per consentire ai diportisti di attestare la proprietà dei loro mezzi, pronti per la stagione estiva e testare la disponibilità dei Paesi ospitanti a riconoscere tale soluzione italiana. Seppure la Convenzione di Montego Bay, come si è visto, attribuisca a ciascuno Stato il potere di regolamentare nazionalità, immatricolazione (rectius iscrizione nei registri) e diritto di bandiera alle proprie navi, in realtà tutte le norme internazionali (Montego Bay in primis, ma anche il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (nota anche come COLREG, COLREGs, RIPA o RIPAM), 1972, parlano di navi, quali unità che devono uniformarsi a norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla sicurezza della navigazione (es. art. 39 Convenzione Montego Bay), battere bandiera, essere iscritte in un registro, nonché essere oggetto delle misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare da parte dello Stato di bandiera, inclusi i controlli periodici (art. 94 Convenzione Montego Bay), con il rischio, in caso contrario, di essere esposti a denunce da parte dello Stato ospitante rivolte allo Stato di bandiera, dando luogo a un’inchiesta che deve seguire formalità stabilite a livello internazionale, soprattutto in caso di incidente. Pur con queste riserve a fronte di una soluzione tutta italiana al tema della “immatricolazione” e dell’attribuzione della “bandiera” alle unità destinate a navigare in acque straniere, probabilmente per arginare un fenomeno frequente di iscrizioni all’estero, in Paesi che promettono facilitazioni, agevolati da soggetti intermediari italiani più o meno disinvolti, passiamo a riepilogare cosa dovrà fare il diportista turista.

Conclusioni su Natanti italiani all’estero L’armatore di un’unità di non oltre dieci metri non iscritta che intenda renderla idonea per navigare in acque territoriali straniere dopo l’11 gennaio 2024, data di entrata in vigore della norma e appena disponibile il modello ministeriale per l’autodichiarazione (entro l’11 marzo 2024, salvo proroghe), dovrà:

  • munirsi della dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto), attestante i dati tecnici dell'unità (DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione, rilasciata dal cantiere produttore o dall’importatore);
  • compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro l’11 marzo 2024 (salvo proroghe);
  • versare euro 23,70 per diritti e compensi all'entrata del bilancio dello Stato.

di Marco Vianello Avvocato a Mestre, Venezia e Treviso mail: marcovianello@legalivenezia.it