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BANCAROTTA E CONTINUAZIONE TRA REATI

BANCAROTTA E CONTINUAZIONE TRA REATI: non facciamo confusione! Bancarotta e continuazione tra reati: l’applicazione della norma speciale dell’art. 219 legge fallimentare e della norma generale portata dall’art. 81 codice penale. Per evitare errate applicazioni della legge.

continuazione fallimentare bancarotta
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BANCAROTTA E CONTINUAZIONE TRA REATI: non facciamo confusione!

Bancarotta e continuazione tra reati: l’applicazione della norma speciale dell’art. 219 legge fallimentare e della norma generale portata dall’art. 81 codice penale. Per evitare errate applicazioni della legge.

Introduzione: bancarotta e continuazione tra reati

L’art. 219 legge fallimentare prevede: “Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo”.

Mentre, come noto, secondo l’art. 81 codice penale: “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge …

La Corte di Cassazione, con il consolidato caposaldo costituito dalla sentenza ss.uu., 27 gennaio – 26 maggio 2011, n. 21039 (che ha annullato le decisioni di Tribunale e Corte d’Appello di Trieste), ha posto le basi per la cosiddetta “continuazione fallimentare”, affermando, tra l’altro, che l’art. 219, comma 2 n. 1 legge fallimentare “opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti indifferentemente dai precedenti articoli 216 e 217”, ma anche eliminando ogni dubbio sull’estensibilità alle ipotesi di reato di bancarotta commessi da persone diverse dal fallito: “la peculiare disciplina di cui alla legge fallimentare, articolo 219, comma 2, n. 1, deve essere estesa anche alle ipotesi di cd. bancarotta impropria, vale a dire ai fatti di reato previsti negli articoli 216, 217 e 218 allorché siano commessi da persone diverse dal fallito (L.F., articoli 223, 224 e 225)”, trattandosi, secondo la S.C., di una sorta di unificazione dei reati di bancarotta quoad poenam.

In conclusione sintetizza “la disposizione di cui alla legge fallimentare, articolo 219, comma 2, n. 1, non integra, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all’articolo 81 codice penale, in tema di reati fallimentari”.

In sostanza la S.C. ha sancito l’operatività della cosiddetta “continuazione fallimentare” di cui all’art. 219 legge fallimentare sia a fatti analoghi sia a fatti distinti di bancarotta – anche bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice -, purché afferenti alla medesima dichiarazione di fallimento (si ricordi la ormai conclamata natura di condizione obiettiva di punibilità della declaratoria di fallimento).

Ha nel contempo affermato anche l’applicabilità dell’istituto in sede esecutiva ex art. 671 codice procedura penale.

Bancarotta e continuazione tra reati nella mia esperienza di Avvocato

Capita ancora, tuttavia, di assistere – di recente una decisione della Corte d’Appello di Trieste -, al diniego della continuazione tra reati ex art. 81 codice penale ritenendo che “i fatti di cui alle sentenze emesse dal G.i.p. di Venezia non abbiano alcun collegamento con quanto accertato nel presente processo, essendo le società diverse e non collegate tra loro, aventi oggetto sociale diverso, sedi diverse, ed essendo, infine, diverse le condotte poste in essere dall’imputato nei confronti delle tre società. Non risulta, pertanto, alcun elemento indice che i fatti siano avvinti dal medesimo disegno criminoso”.

L’applicabilità della cosiddetta “continuazione fallimentare” di cui all’art. 219 legge fallimentare, sopra citata, norma speciale e più favorevole, ma applicabile esclusivamente a distinti fatti reato commessi nell’ambito di una medesima procedura fallimentare – che per ovvi motivi nel caso di specie non era stata richiesta alla Corte – si distingue nettamente dalla continuazione ordinaria di cui all’art. 81 codice penale, pure applicabile a diverse condizioni, come pare correttamente affermare la Corte di Cassazione con una decisione recentissima della quinta sezione penale, depositata il 13 febbraio 2024: “la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, è applicabile qualora una pluralità di fatti di bancarotta sia contestata nell'ambito della stessa procedura concorsuale, potendo invece trovare applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse”.

Conclusioni su bancarotta e continuazione tra reati

In sostanza, pertanto, è applicabile sempre la continuazione tra reati fallimentari – anche di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice -, ma solo se commessi nell’ambito della medesima procedura fallimentare possono beneficiare dalla cosiddetta “continuazione fallimentare” portata dall’art. 219 legge fallimentare, che prevede l’aumento fino a metà e non fino al triplo, come nel caso dell’art. 81 codice penale. Quest’ultimo istituto sarà, more solito, riservato ai casi di reati diversi o analoghi, ma afferenti a procedure concorsuali differenti.

di Marco Vianello Avvocato a Venezia - Mestre e Treviso email: marcovianello@legalivenezia.it

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